Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visti i decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  15  novembre  1991, 2 dicembre 1991 e 1
aprile 1992;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche di questa Universita';
  Visto  che il Consiglio universitario nazionale, nella adunanza del
23 luglio 1992, ha espresso parere  favorevole  alla  istituzione  ex
novo del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche e
alla  trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali per
Tecnico di laboratorio biomedico e di  preparazione  per  tecnici  di
audiometria  e  fonologopedia,  rispettivamente  nei corsi di diploma
universitario per tecnico di laboratorio biomedico e in logopedia;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
l'art.  155,  contenente  l'elencazione  delle  scuole   stesse,   e'
modificato  nel  senso  che  sono  soppresse le scuole dirette a fini
speciali per tecnico di laboratorio biomedico e di  preparazione  per
tecnici di audiometria e fonologopedia. Sono di conseguenza soppressi
gli  articoli  da  218 a 224 e da 412 a 428, relativi rispettivamente
agli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali per tecnico  di
laboratorio  biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e
fonologopedia.